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Professioni sanitarie: le nuove norme sulla sicurezza

Salute e tecnologia

Professioni sanitarie: le nuove norme sulla sicurezza

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La Legge n. 113/2020 prevede l’introduzione di varie misure a tutela dei sanitari, sia sanzionatorie – penali e amministrative – che educative e preventive

Entra in vigore il 24 settembre la Legge 14 agosto 2020, n. 113 (testo in calce) recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224.

La nuova legge si rivolge agli esercenti le professioni sanitarie e persegue la finalità di tutelare e salvaguardare gli operatori del settore. Le misure adottate sono molteplici: da quelle sanzionatorie – come l’introduzione di un’ipotesi speciale del delitto di lesione personale, di un’aggravante e di una sanzione amministrativa – a quelle di prevenzione e educazione, come l’istituzione di un Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari e la creazione di una giornata nazionale contro la violenza verso gli esercenti la professione sanitaria.

1. Ambito di applicazione

Il primo articolo della legge 113/2020 rinvia alle definizioni di professioni sanitarie e socio-sanitarie contenute rispettivamente:

  1. negli articoli 4 e da 6 a 9 della Legge n. 3/2018 (professioni sanitarie),
  2. nell’articolo 5 della medesima Legge n. 3/2018 (professioni socio-sanitarie).

La legge 3/2018 è la cosiddetta Legge Lorenzin, dal nome del Ministro della Salute, che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie.

Senza pretesa di completezza, l’ambito di applicazione della presente legge può riassumersi come segue.

Si applica a:

  1. medici-chirurghi e odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, professioni infermieristiche, professione di ostetrica e tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e prevenzione (art. 4 legge 3/2018),
  2. fatta salva l’individuazione di nuove professioni sanitarie (art. 6 legge 3/2018),
  3. professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico (art. 7 legge 3/2018),
  4. professioni di chimico e di fisico (art. 8 legge 3/2018),
  5. professione di biologo e psicologo (art. 9 legge 3/2018),
  6. professioni socio-sanitarie, come assistente sociale, sociologo ed educatore professionale (art. 5 legge 3/2018).

2. Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie

L’art. 2 della legge 113/2020 prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario entro tre mesi dal 24 settembre 2020, data di entrata in vigore della legge. Il suddetto osservatorio verrà istituito presso il Ministero della Salute e avrà ad oggetto la sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie. La legge stabilisce le modalità di istituzione, composizione e i compiti assegnati al nuovo organismo.

Esaminiamoli brevemente.

a) Istituzione e composizione

L’istituzione, la durata e la composizione dell’Osservatoria avverranno:

  1. con decreto del Ministero della Salute di concerto con Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
  2. previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.Circa la composizione:
  3. per metà sarà formato da rappresentanti donne,
  4. ·vi saranno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle regioni,
  5. un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),
  6. rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali,
  7. rappresentanti degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti
  8. un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ogni anno, è fatto obbligo all’Organismo di riferire sugli esiti della propria attività a tutti i Ministeri interessati. Le modalità di “rendiconto” saranno definite nel decreto istitutivo.

b) Compiti

La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

I compiti svolti dall’Osservatorio sono elencati dalla lettera a) alla lettera f) dell’art. 2 della legge in commento.

In particolare, si tratta di due macro-gruppi:

  1. l’attività di monitoraggio di episodi di violenza o di eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; il monitoraggio circa l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi d. lgs. 81/2008, anche mediante l’uso di strumenti di videosorveglianza (art. 2 c. 1, lett. a, b, d);
  2. l’attività di promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la promozione della diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe; la promozione dello svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (art. 2 c. 1, lett. c, e, f).

Laratio di tale novità consiste nel potenziare il più possibile la prevenzione e la protezione a favore dei sanitari e, proprio in tale prospettiva, si pone il monitoraggio degli eventi sentinella.

c) Collaborazione con l’Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L’Osservatorio acquisisce i dati sugli episodi di violenza nei confronti dei sanitari con il supporto dell’Osservatorio sulle buone pratiche sulla sicurezza dalla sanità istituito presso Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e gli Ordini professionali. I due osservatori si rapportano nelle tematiche di interesse comune.

3. Promozione dell’informazione

È prevista la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della Salute, sull’importanza del rispetto del lavoro del personale che svolge una professione sanitaria o socio-sanitaria.

4. Modifiche all’art. 583 quater c.p. in materia di lesioni gravi e gravissime

L’art. 4 della legge in commento prevede la modifica della rubrica dell’art. 583 quater c.p. e l’introduzione del secondo comma che disciplina un’ipotesi speciale del delitto di lesione personale.

La rubrica dell’art. 583 quater c.p. viene così modificata:

Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Il nuovo secondo comma dell’art. 584 quater c.p. dispone che:

«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività».

La fattispecie riguarda:

  • le lesioni gravi, che si verificano se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 c. 1 c.p.);
  • le lesioni gravissime, che sono tali se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583 c. 2 c.p.).

Il soggetto passivo del reato è chi:

  • esercita una professione sanitaria o socio-sanitaria,
  • svolge attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
  • se l’atto avviene nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

In merito all’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, infatti, il soggetto agente deve agire con rappresentazione e volontà di offendere l’integrità personale del soggetto passivo.

La cornice edittale è la seguente:

  • le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni;
  • le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

La norma rappresenta una “risposta” ai recenti fatti di cronaca e mira a garantire una tutela rafforzata di taluni soggetti, ossia del personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni, in virtù della peculiarità dell’attività svolta.

Tabella sulla modifica

Di seguito, viene riportato schematicamente il vecchio e il nuovo testo della norma.

Vecchio art. 583 quater c.p.Nuovo art. 583 quater c.p.
RubricaRubrica
Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportiveLesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. 
Comma 1Comma 1
Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.Invariato
 Comma 2
 Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività