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Proposte di regolamento sui droni per il passaggio alla legislazione dell’UE presentata dall’EASA

Salute e tecnologia

Proposte di regolamento sui droni per il passaggio alla legislazione dell’UE presentata dall’EASA

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L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ha presentato la sua proposta di regolamentazione degli aerotaxi e di altri velivoli di nuova generazione in un testo che ora attende di essere approvato o modificato in legge dall’organo esecutivo del blocco.

Pubblicata con il caratteristico titolo amministrativo dell’UE di Opinion 03/2023, la proposta dell’EASA definisce un “quadro normativo completo per affrontare nuovi concetti operativi e di mobilità basati su tecnologie innovative” – in questo caso per gli aerotaxi, i droni e altre applicazioni aeree emergenti.

In questo modo, stabilisce regole iniziali e a lungo termine per l’utilizzo dei velivoli, la gestione del traffico aereo, la certificazione dei piloti e degli altri membri dell’equipaggio e la concezione dei vertiport, e colloca queste attività all’interno delle regole globali dello spazio aereo dell’UE note come SERA.

La politica dell’EASA ha molti punti in comune con il piano “Innovate28” che la Federal Aviation Administration (FAA) ha rivelato a luglio e che delinea i modi per introdurre gradualmente gli aerotaxi e altri servizi aerei di nuova generazione fino al 2028.

Una differenza sostanziale tra i due, tuttavia, è che mentre la FAA offre un progetto di lavoro da cui partire, il testo dell’EASA rappresenta le regole effettive con cui opereranno gli air taxi e gli altri operatori del settore, senza contare le modifiche apportate dalla Commissione europea, che è responsabile dell’approvazione della versione finale in legge.

Un altro importante punto di distinzione è la nomenclatura utilizzata dall’EASA. A prima vista potrebbe sembrare una stranezza del vocabolario, ma le discrepanze potrebbero costringere a cambiare i termini utilizzati dagli sviluppatori di aerotaxi, dalle aziende del settore dei droni e persino dai giornalisti al di fuori dell’UE.

In questa più ampia categoria di IAM rientra la buona vecchia mobilità aerea urbana (UAM), che si svolge all’interno e al di sopra delle città e comprende attività commerciali, di servizio pubblico, di emergenza e di risposta medica. La categoria della mobilità aerea non urbana (NAM) comprende operazioni simili al di fuori dei centri urbani.

Sebbene i voli classificati come IAM possano operare anche in contesti NAM, non sarà consentito il contrario.

Infine, il documento dell’EASA non utilizza il termine “decollo e atterraggio verticale” (VTOL) per designare i velivoli di nuova generazione come gli aerotaxi e i droni, bensì il “nuovo” appellativo VCA, in qualche modo falsato, per “VTOL-capable aircraft (VCA)”.

Come i lettori potrebbero immaginare, la proposta dell’EASA si addentra rapidamente nei meandri dell’esoterica normativa che solo gli sviluppatori di aerotaxi e i fornitori di servizi emergenti di droni potrebbero amare (e che possono concedersi consultando il parere). Nel fare ciò, la proposta illustra le modifiche ai regolamenti UE esistenti in materia di aviazione e propone la creazione di due nuove norme che mirano a:

  • garantire un livello di sicurezza elevato e uniforme per gli UAS soggetti a certificazione e utilizzati nella categoria “specifica” e per le operazioni con VCA con equipaggio;
  • consentire agli operatori di operare in sicurezza con VCA con equipaggio nel cielo unico europeo (SES);
  • creare le condizioni per il funzionamento sicuro degli UAS e dei VCA con equipaggio nello spazio aereo U;
  • promuovere l’innovazione e lo sviluppo nel campo della mobilità aerea innovativa (IAM), istituendo al contempo un quadro normativo efficiente, proporzionato e ben concepito, privo di requisiti onerosi che potrebbero ostacolare lo sviluppo del mercato degli UAS;
  • armonizzare il quadro normativo in tutti gli Stati membri dell’UE, migliorando la chiarezza, colmando le lacune ed eliminando le incoerenze insite nei sistemi normativi frammentati;
  • promuovere un quadro normativo incentrato sulle operazioni, proporzionato e basato sui rischi e sulle prestazioni, considerando aspetti importanti come la privacy, la protezione dei dati personali, la sicurezza e la protezione.

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